In questi giorni circola in rete un comunicato Cisl che, ricalcando un testo di 7 anni fa (ormai sconfessato dai fatti), sostiene che i dirigenti possano sostituire quanti aderiscano allo sciopero della attività connesse ai quiz Invalsi. Gli elementi giuridici utilizzati sono sempre gli stessi: l’attività Invalsi è considerata “ordinaria” e sostituire chi sciopera è ammesso perché non c’è legame tra l’attività e la titolarità dell’insegnante sulla classe.
Chiariamo che solo un’attività ordinaria può essere ovviamente oggetto di sciopero. Un’attività straordinaria non è mai obbligatoria, quindi per non eseguirla basta un semplice rifiuto. Inoltre, la normativa non consente la sostituzione del personale in sciopero in nessun caso. Per garantire condizioni di sicurezza, viene consentito l’utilizzo di personale per la sola sorveglianza (con divieto di svolgere altre attività), nel caso in cui l’adesione allo sciopero abbia lasciato una classe scoperta. Nel caso dello sciopero breve proclamato da SGB, quando si esercita lo sciopero di somministrazione, si resta sulla classe assegnata; quando si esercita quello di correzione e tabulazione, gli alunni non sono presenti. Pertanto, non sussiste alcun rischio per la sicurezza.
Non a caso, per l’ottavo anno consecutivo, la Commissione di Garanzia Sciopero (l’unico ente che può decidere sulla legittimità delle azioni di sciopero) ha ritenuto legittimo quello della correzione e tabulazione delle prove Invalsi. Non può essere certo il dirigente scolastico a decidere chi può scioperare o meno.
Comunicato sciopero invalsi
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Comunicato_sciopero_Invalsi_18_maggio (1) | 95.06 KB | 09-11-2023 | Download |
da Tech 004